La Corte costituzionale ha detto no al fotovoltaico tradizionale a terra nei campi, e per migliaia di famiglie e piccole imprese con un terreno agricolo è il momento di rivedere i piani. La sentenza n. 127, depositata il 16 luglio 2026, ha dichiarato legittimo il divieto introdotto dall’articolo 5 del decreto-legge Agricoltura (n. 63/2024). Tradotto in pratica: non puoi più coprire il tuo appezzamento con file di pannelli bassi e dimenticartene. Puoi però produrre energia pulita in modo diverso, senza rinunciare alla vocazione agricola del fondo.
Cosa vieta esattamente la sentenza (e cosa no)
La Corte ha precisato che la norma «non vieta l’installazione di tutti gli impianti per la produzione di energia solare nelle aree agricole, ma soltanto quella degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra». Restano quindi fuori dal divieto gli impianti agrivoltaici con pannelli sopraelevati, progettati per mantenere la continuità delle coltivazioni o del pascolo.
Il cuore della decisione è un bilanciamento tra due interessi: da un lato la transizione energetica, dall’altro la salvaguardia del suolo agricolo, del paesaggio e della biodiversità. Per la Consulta il legislatore ha fatto una scelta «non manifestamente irragionevole», e il TAR Lazio non ha dimostrato che il divieto metta a rischio gli obiettivi europei sulle rinnovabili (direttiva 2018/2001).
Agrivoltaico sopraelevato: l’alternativa concreta per i terreni agricoli
Se hai un terreno classificato agricolo e vuoi comunque installare un impianto fotovoltaico, la strada obbligata è l’agrivoltaico con moduli non collocati a terra. In parole semplici: pannelli montati su strutture abbastanza alte da permettere sotto il passaggio di trattori, animali o la normale lavorazione del suolo.
La sentenza non fissa un’altezza minima in centimetri, ma lega la definizione alla finalità della disciplina: proteggere la capacità produttiva agricola. Un impianto che impedisce di coltivare o pascolare sarà considerato vietato. Il decreto-legge n. 175/2025 ha successivamente chiarito che gli impianti agrivoltaici sono quelli con «moduli sopraelevati rispetto al terreno», rafforzando l’orientamento.
Per chi progetta, questo significa che non basta alzare i pannelli di qualche decina di centimetri: serve un sistema che consenta davvero l’attività agricola, dimostrabile in fase autorizzativa.

Terreno incolto? Non conta: decide la classificazione urbanistica
Un dettaglio che può costare caro. La Corte ha stabilito che per applicare il divieto si guarda alla classificazione urbanistica del terreno, non al suo uso effettivo. Anche se il tuo fondo è incolto da anni, abbandonato o degradato, se il piano regolatore lo qualifica come area agricola, scatta il divieto.
La scelta, spiega il comunicato della Consulta, serve a garantire certezza del diritto con «criteri giuridici oggettivi», evitando verifiche caso per caso su un elemento mutevole come lo stato di coltivazione. In pratica, non conta se oggi non ci cresce nulla: l’impianto a terra non si fa.
Ci sono deroghe? Sì, ma vanno verificate caso per caso
La sentenza non cancella ogni possibilità di fotovoltaico a terra in zona agricola. Restano in vigore le eccezioni previste dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 199/2021 sulle aree idonee per gli impianti da fonti rinnovabili.
Alcuni progetti potrebbero quindi essere ancora autorizzabili, ma solo se ricadono in una delle ipotesi espressamente elencate dalla legge. La valutazione dipende dalla localizzazione, dalla destinazione urbanistica e dalle caratteristiche dell’intervento. Non è un automatismo: chi vuole procedere deve verificare con attenzione la normativa nazionale e gli strumenti di pianificazione regionale.
I dubbi che restano (e perché ti serve un buon tecnico)
Sia gli addetti ai lavori sia la stessa Corte riconoscono che manca una definizione legislativa puntuale di «moduli collocati a terra». La sentenza invita a interpretare l’espressione in base allo scopo della norma, ma il margine di incertezza applicativa esiste, come segnalato anche da QualEnergia e Lentepubblica.
Cosa significa in concreto? Che due progetti simili potrebbero ricevere risposte diverse a seconda della regione o dell’interlocutore amministrativo. Affidarsi a un progettista esperto, in grado di dimostrare la piena compatibilità agronomica dell’impianto, diventa essenziale. E prima di investire, verificare sempre la classificazione urbanistica del terreno è il passo zero.
Per chi ha un terreno agricolo, il fotovoltaico oggi non è più una lastra di pannelli adagiati sul suolo, ma una struttura che convive con le colture. Produce energia e, insieme, salvaguarda la rendita agricola: una doppia opportunità che richiede però una progettazione più sofisticata e costi iniziali più alti.
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