15 Giugno 2010
Art. 45: un intervento chirurgico sugli incentivi PDF Stampa E-mail

 

pannelli_tantidi Pierfrancesco Rimbotti, Infrasrutture s.p.a.


Sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010 è stato pubblicato il Decreto-legge n. 78, recante “misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”. E fin qui, direi, tutto bene. Senonnché uno striminzito, ma chirurgico, articolo 45 di un solo comma, non più di una ventina di parole, decreta  la fine del principale meccanismo utilizzato per sostenere le energie rinnovabili in Italia. E questo senza alcun preavviso alle Associazioni di categoria né tanto meno a quegli attori che hanno in buona fede investito risorse in progetti già realizzati o in sviluppo.

Ho volutamente drammatizzato perché, a mio avviso, non è giusto banalizzare la notizia adducendo il pretesto “che senz’altro si provvederà e che forse l’articolo sarà stralciato in sede di conversione del decreto in Legge (entro luglio) e che comunque ci accomoderemo”, ecc... Speriamo senz’altro, ma non basta. Si tratta pur tuttavia di una Legge!

Ci sono i principi; a cascata devono seguire i regolamenti. Quando mancano i principi, e magari sono di difficile comprensione i sempre più corposi regolamenti, anche poche righe possono essere sufficienti a stravolgere ogni cosa. Quali sono quindi i principi e perché sono stravolti?

Prima di guardare all’articolo citato, vi sono almeno due principi cardine che è necessario ricordare. Il primo fu stabilito nel lontano 1991 per sostenere la privatizzazione della produzione di energia elettrica ed è incentrato sulla necessità di avere una normativa certa e di un quadro di riferimento stabile e chiaro per promuovere il mercato e l’avvio di iniziative di produzione energetica. Il secondo principio  sostiene l’incentivazione delle energie rinnovabili in Europa per tre sostanziali ragioni: aumentare l’autosufficienza energetica, creare occupazione e contrastare i cambiamenti climatici. L’eolico, ad esempio, è considerato dalla comunità scientifica tra le fonti più economiche per raggiungere questi obiettivi.

L’oramai famigerato articolo 45 recita: Abolizione obbligo di ritiro dell’eccesso di offerta di certificati verdi:  L’articolo 2, comma 149, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e l’art. 15, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008 sono soppressi.

I Certificati Verdi (CV) costituiscono un  trasparente meccanismo di retribuzione per le energie rinnovabili. Molto meno trasparenti, e probabilmente maggiori, ad esempio, sono gli incentivi, per le fonti fossili ed il nucleare (Secondo l’International Energy Agency e l’OECD, secondo gli studi del 2010, le sovvenzioni ai combustibili fossili sono oltre 570 miliardi di USD). I  CV acquisiscono un prezzo in base a una domanda creata dal legislatore: per ogni kwh di energia prodotta una certa percentuale deve derivare da energie pulite. Questa percentuale fu introdotta (Art. 11 del D.Lgs 79/1999, noto come Decreto Bersani) dopo una discussione che mirava da una parte a creare una effettiva offerta di CV quindi un “prezzo” stabile che consentisse di finanziare le iniziative rinnovabili sui mercati dei capitali e dall’altra a non oberare le utilities che, producendo energia da gas, petrolio e carbone, acquisivano obblighi di approvvigionamento di CV. La percentuale sarebbe poi cresciuta ogni anno per cinque anni e sarebbe stata rivista con congruo anticipo.

Tre, anzi quattro ambiguità rimanevano. Quali erano le giuste percentuali?  Sarebbero state sufficienti per raggiungere gli obiettivi di produzione energetica da fonte rinnovabile previsti? Quali sarebbero state le “sanzioni” per i non virtuosi? Ed infine, il Governo avrebbe rivisto le quote con congruo preavviso?

Per precauzione, soprattutto in relazione all’ultimo punto, fu introdotto il comma 149 nella finanziaria 2008 - la L.224/2007: “A partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell'obiettivo minimo della copertura del 25 per cento del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili e dei successivi aggiornamenti derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il GSE, su richiesta del produttore, ritira i certificati verdi, in scadenza nell'anno, ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere all'obbligo della quota minima dell'anno precedente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell'anno precedente dal Gestore del mercato elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno". Successivamente l’articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008 prevede ulteriori regole relative alla tempistica ecc. Questo meccanismo, attraverso una “clearing house” che compra tutto “l’invenduto”, allinea i prezzi dei CV e semplifica il meccanismo regolamentare di cui sopra. Un colpo al cerchio ed uno alla botte, il problema è risolto, con buona pace dei principi.

In realtà, da tempo si sa che, con le quote previste, la produzione di energie rinnovabili non avrebbe raggiunto gli obiettivi europei; è abbastanza facile per i produttori evitare le sanzioni riportando all’anno nuovo gli obblighi  inadempiuti di approvvigionamento di CV ovvero approvvigionandosi attraverso la “Clearing house”ed in ultimo - con buona pace dei principi - una discussione realistica sulle percentuali di energia pulita per i produttori di energia fossile per raggiungere le quote necessarie non è mai stata concretamente avviata.
Per fortuna, quindi, questo meccanismo - regolamento - di pacificazione!  Macché: tolto in una botta senza la benché minima concertazione.

Quali gli impatti? I progetti che hanno una redditività dai Certificati Verdi non sono più finanziabili, perché l’introito è del tutto incerto: ad oggi ci sarebbe una sovrabbondanza di CV ed il prezzo andrebbe a zero, anche se invece la quota di energie rinnovabili rispetto agli obiettivi italiani e comunitari è deficitaria.
L’art. 45 ha un impatto retroattivo: se il prezzo dei CV diminuisse, come è ovvio, i progetti già finanziati potrebbero rompere i covenants con le banche, andare in default: le iniziative private non avrebbero alcun modo di recuperare.  
I costi per il sistema Paese sono quindi ovvi: stallo immediato di tutte le nuove iniziative di investimento, e se un produttore dovesse rinegoziare una linea di credito significativa…

L'art. 45 andrà  ripensato, ovvero, come suggerisce giustamente Confindustria, abrogato.

Rimarrà comunque un’incertezza nel sistema, non solo in quello dei ricavi per le rinnovabili, ma nell’intero sistema Paese per aver introdotto una regola retroattiva che necessariamente inciderà sul costo del debito ai privati ed al pubblico. Ed inoltre rimarrà un forte malessere nelle diverse comunità: perché questo scherzo? I principi sono sufficientemente chiari? Si vuole cambiarli e, se sì, perché e come?  Oppure non si è capito l’impatto di queste micidiali venti parole?

Le energie rinnovabili vanno promosse con un quadro normativo chiaro e stabile. Speriamo davvero che il nostro legislatore riesca innanzitutto a fare proprio questo principio di base, anche attraverso il maggiore approfondimento necessario nei prossimi mesi, come suggerito dalle Associzioni di categoria e da Confindustria, altrimenti non vedo diminuire il rischio che futuri regolamenti continuino ad essere negativi per il settore e per il Paese.

 

Ultimo aggiornamento 15 Giugno 2010
 

Commenti 

 
0 #1 2010-07-18 05:42
Buongiorno vorrei capire che fine a l'articolo 45 e qukando si sa qukalcosa
grazie
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